Il 2012 ci ha lasciato parecchie cose da ricordare. Ciò che mi ha particolarmente interessato, in quest'anno, è il conflitto che ha riguardato il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo. Oggetto del contendere è stata l'intercettazione indiretta del Capo dello Stato. Quindi, il grande dilemma: è possibile intercettare, anche se non direttamente, la massima autorità politica dello Stato?
Chiariamo: la voce del Presidente della
Repubblica non è mai stata trascritta. Le quattro telefonate che Napolitano ha
avuto con l’On. Nicola Mancino tra il dicembre 2011 ed il febbraio 2012 non
sono mai state riversate su carta ma sono contenuti in un paio di DVD chiusi in
una cassaforte in Procura.
Ma ci si chiede, perché quelle
intercettazioni? Perché la Procura di Palermo le aveva richieste non solo nei
confronti del ministro Mancino ma anche di altri protagonisti dell’indagine
sulla trattativa come l’ex ministro della Giustizia, Giovanni Conso, per
evitare che i testimoni potessero concordare tra di loro versioni di comodo,
depistando le indagini.
L'ex ministro dell'interno, Nicola Mancino, esasperato dal timore di
finire sul registro degli indagati della Procura di Palermo, tempestava di
telefonate il Quirinale con richieste di continue protezione e copertura
istituzionale. I PM titolare dell’indagine sulla trattativa, ossia i dottori Di
Matteo, Sava, Ingroia e Guido ritengono questi file penalmente irrilevanti e si
concentrano, invece, su altre intercettazioni che riguardano l’ex Ministro
Mancino ossia quelle tra quest’ultimo e D’Ambrosio, il consigliere di
Napolitano, il quale offre a Mancino una serie di preziose informazioni. Si
parla della competenza dell’indagine sulla trattativa, della necessità di coordinare
le visioni giuridiche delle procure interessate (Palermo, Firenze,
Caltanissetta) e della possibilità di arrivare ad un’avocazione, ovvero di
strappare l’inchiesta al dott. Ingroia ed ai suoi colleghi.
Questi DVD usciranno, a questo
punto, solo per essere consegnate al GIP che dovrà distruggerle rifacendosi
alla norma richiamata nella sentenza della Corte Costituzionale: l’art. 271 cpp
che, però, si riferisce alle conversazioni che riguardano il segreto
professionale e non interessa la figura del Capo dello Stato e che prevede,
inoltre, il contraddittorio delle parti.
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