Tornando sul conflitto che vede protagonisti il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo, mi rifaccio ad un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. In esso, viene intervistato l'avv. Alessandro Pace, professore emerito di
Diritto Costituzionale e difensore della Procura di Palermo nel conflitto di
attribuzioni sollevato dal Quirinale di fronte alla Consulta. Il Prof. Pace spiega che la norma citata dalla Corte
Costituzionale non esisteva nel luglio scorso quando fu sollevato il conflitto.
La sua tesi è che non spettava alla Procura di Palermo di omettere di chiedere
al giudice di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni. La
Procura, infatti, non l’ha fatto perché, ai sensi dell’art. 268 cpp e dell’art.
271 cpp, il GIP, prima di disporre la distruzione delle intercettazioni, deve
necessariamente sentire le parti in contraddittorio. Questa è l’interpretazione
che viene data dalla Corte di Cassazione alla luce degli artt. 111 Cost., che
prevede il principio del contraddittorio, e dell’art. 24 Cost., che prevede il
diritto alla difesa. La Procura di Palermo, quindi, ha pienamente rispettato la
legge vigente prima del ricorso del Presidente della Repubblica.
La Corte Costituzionale, invece,
ha dettato una nuova norma valida nei confronti della sola Procura di Palermo
in forza della quale questa dovrà trasmettere immediatamente al GIP la
documentazione relativa alla registrazione senza che le altre parti ne abbiano
contezza ma al solo fine di consentire al GIP di ordinarne la distruzione.
Tuttavia, poiché il GIP non è
vincolato dalla sentenza della Corte, potrebbe o dar luogo al contraddittorio o
sollevare la questione di costituzionalità sull’art. 271 cpp così come
interpretato dalla Corte.
La Corte Costituzionale, a
proposito dell’immediata distruzione cita l’art. 271, III comma cpp.
Nello specifico, secondo l’avv.
Pace, non si dovrebbe applicare né l’art. 271, I comma, che sancisce
l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nei casi non consentiti
(perché esiste il divieto di intercettazioni dirette a danno del Presidente
della Repubblica previsto nell’art. 7, III comma della legge n. 219/1989 ma non
esiste nel nostro ordinamento alcun divieto di intercettazioni indirette) né il
secondo comma nel quale si allude al divieto di intercettare le conversazioni
avvocato – cliente, ministro di culto – fedele e così via (perché in questo
caso non si può sostenere che vi possa essere un’analogia tra il Capo dello
Stato ed un avvocato ed un sacerdote). Infatti, per quanto riguarda la
legittimità delle intercettazioni indirette, questo principio è stato
confermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/2007 con
riferimento alle intercettazioni dei parlamentari interpretando l’art. 68 Cost.
E lo si deve ripetere anche per il citato art. 7 della legge n. 219/1989 per la
semplice ragione che le intercettazioni casuali come quelle indirette
costituiscono un caso fortuito ed i fatti fortuiti non possono essere né
imposti né vietati. Se ne possono disciplinare le conseguente ma non i fatti in
sé e per sé.
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