Altro video del concerto di Alan Scaffardi a Palermo. Grande successo del cantante di Parma all'Atelier.
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lunedì 31 dicembre 2012
Alan Scaffardi a Palermo
Ipse Dixit ha organizzato per il 21 dicembre 2012 il concerto di Alan Scaffardi all'Atelier di Palermo.
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mercoledì 26 dicembre 2012
Conflitto di attribuzioni tra il Quirinale e la Consulta
Tornando sul conflitto che vede protagonisti il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo, mi rifaccio ad un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. In esso, viene intervistato l'avv. Alessandro Pace, professore emerito di
Diritto Costituzionale e difensore della Procura di Palermo nel conflitto di
attribuzioni sollevato dal Quirinale di fronte alla Consulta. Il Prof. Pace spiega che la norma citata dalla Corte
Costituzionale non esisteva nel luglio scorso quando fu sollevato il conflitto.
La sua tesi è che non spettava alla Procura di Palermo di omettere di chiedere
al giudice di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni. La
Procura, infatti, non l’ha fatto perché, ai sensi dell’art. 268 cpp e dell’art.
271 cpp, il GIP, prima di disporre la distruzione delle intercettazioni, deve
necessariamente sentire le parti in contraddittorio. Questa è l’interpretazione
che viene data dalla Corte di Cassazione alla luce degli artt. 111 Cost., che
prevede il principio del contraddittorio, e dell’art. 24 Cost., che prevede il
diritto alla difesa. La Procura di Palermo, quindi, ha pienamente rispettato la
legge vigente prima del ricorso del Presidente della Repubblica.
La Corte Costituzionale, invece,
ha dettato una nuova norma valida nei confronti della sola Procura di Palermo
in forza della quale questa dovrà trasmettere immediatamente al GIP la
documentazione relativa alla registrazione senza che le altre parti ne abbiano
contezza ma al solo fine di consentire al GIP di ordinarne la distruzione.
Tuttavia, poiché il GIP non è
vincolato dalla sentenza della Corte, potrebbe o dar luogo al contraddittorio o
sollevare la questione di costituzionalità sull’art. 271 cpp così come
interpretato dalla Corte.
La Corte Costituzionale, a
proposito dell’immediata distruzione cita l’art. 271, III comma cpp.
Nello specifico, secondo l’avv.
Pace, non si dovrebbe applicare né l’art. 271, I comma, che sancisce
l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nei casi non consentiti
(perché esiste il divieto di intercettazioni dirette a danno del Presidente
della Repubblica previsto nell’art. 7, III comma della legge n. 219/1989 ma non
esiste nel nostro ordinamento alcun divieto di intercettazioni indirette) né il
secondo comma nel quale si allude al divieto di intercettare le conversazioni
avvocato – cliente, ministro di culto – fedele e così via (perché in questo
caso non si può sostenere che vi possa essere un’analogia tra il Capo dello
Stato ed un avvocato ed un sacerdote). Infatti, per quanto riguarda la
legittimità delle intercettazioni indirette, questo principio è stato
confermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/2007 con
riferimento alle intercettazioni dei parlamentari interpretando l’art. 68 Cost.
E lo si deve ripetere anche per il citato art. 7 della legge n. 219/1989 per la
semplice ragione che le intercettazioni casuali come quelle indirette
costituiscono un caso fortuito ed i fatti fortuiti non possono essere né
imposti né vietati. Se ne possono disciplinare le conseguente ma non i fatti in
sé e per sé.
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martedì 25 dicembre 2012
La guerra tra poteri dello Stato.
Il 2012 ci ha lasciato parecchie cose da ricordare. Ciò che mi ha particolarmente interessato, in quest'anno, è il conflitto che ha riguardato il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo. Oggetto del contendere è stata l'intercettazione indiretta del Capo dello Stato. Quindi, il grande dilemma: è possibile intercettare, anche se non direttamente, la massima autorità politica dello Stato?
Chiariamo: la voce del Presidente della
Repubblica non è mai stata trascritta. Le quattro telefonate che Napolitano ha
avuto con l’On. Nicola Mancino tra il dicembre 2011 ed il febbraio 2012 non
sono mai state riversate su carta ma sono contenuti in un paio di DVD chiusi in
una cassaforte in Procura.
Ma ci si chiede, perché quelle
intercettazioni? Perché la Procura di Palermo le aveva richieste non solo nei
confronti del ministro Mancino ma anche di altri protagonisti dell’indagine
sulla trattativa come l’ex ministro della Giustizia, Giovanni Conso, per
evitare che i testimoni potessero concordare tra di loro versioni di comodo,
depistando le indagini.
L'ex ministro dell'interno, Nicola Mancino, esasperato dal timore di
finire sul registro degli indagati della Procura di Palermo, tempestava di
telefonate il Quirinale con richieste di continue protezione e copertura
istituzionale. I PM titolare dell’indagine sulla trattativa, ossia i dottori Di
Matteo, Sava, Ingroia e Guido ritengono questi file penalmente irrilevanti e si
concentrano, invece, su altre intercettazioni che riguardano l’ex Ministro
Mancino ossia quelle tra quest’ultimo e D’Ambrosio, il consigliere di
Napolitano, il quale offre a Mancino una serie di preziose informazioni. Si
parla della competenza dell’indagine sulla trattativa, della necessità di coordinare
le visioni giuridiche delle procure interessate (Palermo, Firenze,
Caltanissetta) e della possibilità di arrivare ad un’avocazione, ovvero di
strappare l’inchiesta al dott. Ingroia ed ai suoi colleghi.
Questi DVD usciranno, a questo
punto, solo per essere consegnate al GIP che dovrà distruggerle rifacendosi
alla norma richiamata nella sentenza della Corte Costituzionale: l’art. 271 cpp
che, però, si riferisce alle conversazioni che riguardano il segreto
professionale e non interessa la figura del Capo dello Stato e che prevede,
inoltre, il contraddittorio delle parti.
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